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L'ARBITRATO


L'arbitrato è una forma di risoluzione delle controversie civili e commerciali, in ambito domestico ed internazionale, in via alternativa al giudizio ordinario (A.D.R.). Ricorrendo all’arbitrato le parti concordemente decidono di demandare la risoluzione della lite insorta fra di loro, alla decisione di uno o più arbitri, attivando un giudizio privato. 
Affinché si possa adire una procedura di arbitrato, occorre che ci sia una cd. "clausola arbitrale" già predisposta per iscritto nel contratto siglato dalle stesse parti ed oggetto della disputa. 
L'art. 808 C.P.C. contrassegna questa clausola come "clausola compromissoria". 
Le parti non possono avviare l'arbitrato per motivi relativi al diritto di famiglia e per i diritti indisponibili.
La caratteristica dell'arbitrato è la possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite, escludendo il ricorso al giudice ordinario. 
È possibile utilizzare l'arbitrato se le parti hanno inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola arbitrale oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso. 
A decidere della controversia sono chiamati gli arbitri. Uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, normalmente in numero dispari, affinché si abbia esito definito dell'arbitrato. 

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