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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

La mediazione è uno strumento usato da privati ed imprese per risolvere ogni tipo di controversia relativa a diritti disponibili. 
La procedura di mediazione è svolta da un professionista con requisiti di terzietà ed è finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al contributo unificato.
Si differenzia dall’arbitrato in quanto il mediatore non rende decisioni vincolanti, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo condiviso. Il verbale dell’accordo raggiunto davanti al mediatore e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati assistenti, costituisce titolo esecutivo senza la necessità dell'omologa del Presidente del Tribunale.


L'elenco delle materie
La mediazione può essere facoltativa o obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice).
È obbligatoria per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, turismo.


Durata del procedimento
Il procedimento di mediazione ha ora una durata non superiore a 90 giorni.
Entro 30 giorni si tiene un primo incontro in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di procedere con lo svolgimento della procedura.


Competenza territoriale
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.


Agevolazioni fiscali e tariffe di mediazione
Le agevolazioni fiscali rendono vantaggioso ed economico il ricorso alla mediazione. 
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

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